La misura agevolativa intende favorire il rilancio produttivo contrastando la delocalizzazione anche attraverso azioni di fiscalità di vantaggio e altri opportuni interventi atti ad agevolare le imprese, in particolare quelle che si impegnano a mantenere in Lombardia la loro presenza, salvaguardando l’occupazione e il lavoro. Alle imprese: 1. costituite a decorrere dal 1° gennaio 2021; 2. che esercitano alternativamente attività: a) commerciali di vicinato in sede fissa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114; b) artigianali come definite dall’art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, purché prevedano la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria e siano in possesso dell’annotazione della qualifica artigiana nel Registro delle imprese ad esempio: sono ammesse pasticcerie, gelaterie, panifici ma non possono beneficiare dell’agevolazione le attività artigianali di servizi; 3. che svolgono le attività di cui la punto 2, nei centri storici come delineati dai rispettivi strumenti urbanistici: a) dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti nonché b) nei comuni fino a 3.000 abitanti, in tal caso il beneficio fiscale opera su tutto il territorio comunale; 4. con sede legale od operativa nel territorio della Lombardia.
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